STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO ONLUS APPROVATO IL GIORNO 25/10/2000 IN
SEDE DI COSTITUZIONE.
Il presente
Statuto è tutt’ora in vigore è ha subito modifiche in data 27/01/2001 con
una rettifica apportata al paragrafo 3 dell’art. 3 e l’aggiunta sempre
all’art. 3 del paragrafo 5
Il
Presidente - Cagliari 03/06/2005
2.
L'associazione:
-
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
-
svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad
esse direttamente connesse;
-
non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge,
statuto o regolamento,
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
-
impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
-
in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio
dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a finì
di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3.
Quanto
indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4.
L'associazione
ha durata illimitata.
Attività
1.
L'associazione
svolge le seguenti attività: Assistenza sociale, beneficenza, istruzione,
formazione, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili,
ludoteca, cooperazione internazionale, accoglienza di bambini minori stranieri
bisognosi a causa di condizioni ambientali e sociali conseguenti a guerre,
carestie e contaminazioni.
2.
L’associazione
può costituire sezioni organizzative nel territorio sia dello Stato che
all’estero con le medesime finalità.
Soci
1.
Sono
Soci Fondatori quelli che sottoscrivono il presente statuto e che continuano a
partecipare attivamente alla vita della stessa.
2.
Sono Soci
Ordinari quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è
accolta dal comitato. Il loro numero non deve superare un terzo dei soci
fondatori.
3.
Le
prestazioni che i soci svolgono nell’ambito dell’associazione sono gratuite
e senza alcuna retribuzione.
4.
Nella
domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo
statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del
comitato.
4/bis
Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
-
dimissioni volontarie;
-
non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due
anni;
-
morte;
-
indegnità deliberata dal comitato.
In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale
decide in via definitiva.
5.
Le cariche associative sono elettive e completamente gratuite.
Diritti
e obblighi dei soci
1.
Tutti
i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente
o per
delega, a
svolgere il
lavoro preventivamente
concordato e a recedere dall’appartenenza all'associazione.
2.
I soci sono
tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare
le quote
sociali e
i contributi
nell'ammontare fissato
dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Organi
1.
Sono
organi dell'associazione:
-
l'assemblea;
-
il comitato;
-
il presidente;
-
il collegio dei revisori dei conti.
Assemblea
1.
L'assemblea
è costituita da tutti i soci.
2.
Essa
si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni
qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3.
Le
riunioni
sono convocate
dal presidente,
con predisposizione dell'ordine del
giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della
data fissata,
con comunicazione scritta
(lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4.
La
convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in
tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla
convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve
essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5.
In prima
convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà
più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi
ad altro socio. In seconda
convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6.
Ciascun
socio non può essere portatore di più di una delega.
7.
Le
deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti,
fatto salvo
quanto previsto dal successivo articolo 16.
8.
L'assemblea
ha i seguenti compiti:
-
eleggere i membri del comitato;
-
eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
-
approvare il programma di attività proposto dal comitato;
-
approvare il bilancio preventivo;
-
approvare il bilancio consuntivo;
-
approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al
successivo articolo 16;
-
stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico
dei soci.
Comitato
1.
Il
comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 (tre) membri. Esso può
cooptare altri 2 (due) membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono
esprimersi con solo voto consultivo.
2.
Il
comitato si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi.
3.
Le riunioni
sono convocate dal presidente, con
predisposizione dell'ordine del giorno indicante
gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata,
con comunicazione scritta (lettera
espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4.
La
convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti;
in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3,
alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire
entro venti giorni dalla convocazione.
5.
In prima
convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà
più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con
la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6.
Il
comitato ha i seguenti compiti:
-
eleggere
il presidente;
-
assumere
il personale;
-
nominare
il segretario;
-
fissare
le norme per il funzionamento dell'associazione;
-
sottoporre
all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
-
determinare
il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute
nel
programma
generale
approvato
dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e
autorizzandone la spesa;
-
accogliere
o rigettare le domande degli aspiranti soci;
-
ratificare,
nella prima seduta utile,
i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi
di necessità e di urgenza;
-
nominare
il componente
del collegio
arbitrale di spettanza dell'associazione.
Presidente
1.
Il
presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da
quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2.
Esso cessa
dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi
a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e
7, comma 4.
3.
Il
presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in
giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4.
In
caso di necessità e di urgenza,
assume i provvedimenti
di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima
riunione utile.
5.
In
caso di assenza, di impedimento o di cessazione,
le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano
di età.
6.
Stipula
delle convenzioni per lo svolgimento dell’attività con organizzazioni
nazionali, straniere ed internazionali che verranno poi sottoposte a ratifica
nella prima riunione utile.
Segretario
1.
Il
segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
-
provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
-
provvede al disbrigo della corrispondenza;
-
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle
riunioni degli organi collegiali;
-
predispone
lo schema
del progetto
di bilancio
preventivo,
che sottopone al comitato entro il mese di ottobre,
e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di
marzo.
-
provvede
alla
tenuta
dei
registri
e
della
contabilità dell'associazione
nonché
alla conservazione
della
documentazione relativa;
-
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in
conformità alle decisioni del comitato;
-
è a capo del personale.
Collegio
dei revisori dei conti
1.
Il
collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da
due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2.
Il collegio
esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del
codice civile.
3.
Esso
agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su
segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4.
Il collegio
riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita
a tutti i soci.
Collegio
arbitrale
1.
Qualsiasi
controversia dovesse
sorgere per
l'interpretazione e
l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure
tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un
collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali
giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo
contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2.
La loro
determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3.
Gli
arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o,
in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Cagliari il quale
nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Durata
delle cariche
1.
Tutte
le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2.
Le
sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo
scadere del triennio medesimo.
Risorse
economiche
1.
L'associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
-
quote
associative e contributi dei soci;
-
contributi dei privati;
-
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
-
contributi di organismi internazionali;
-
donazioni e lasciti testamentari;
-
introiti derivanti da convenzioni;
-
rendite di
beni mobili
o immobili
pervenuti all'associazione
a qualunque titolo.
2.
I
fondi sono depositati presso le POSTE ITALIANE
S.p.A e altro Istituto di Credito stabilito dal comitato.
3.
Ogni
operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e
del segretario per importi superiore a L.1.000.000 (unmilione); per importi sino
a L.1000.000 (unmilione) con firme disgiunte del presidente e del segretario.
Quota
sociale
1.
La
quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale;
non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità
di socio.
2.
I
soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare
alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività
dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle
cariche sociali.
Bilancio
o rendiconto
1.
Ogni
anno devono essere redatti, a cura del comitato,
i bilanci preventivo e consuntivo
(rendiconti) da
sottoporre all'approvazione
dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2.
Dal bilancio
(rendiconto) consuntivo
devono risultare i beni, i
contributi e i lasciti ricevuti.
3.
Il
bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
Modifiche
allo statuto
1.
Le
proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno
degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate
dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Norma
di rinvio
1.
Per
quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia.