STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO ONLUS APPROVATO IL GIORNO 25/10/2000 IN SEDE DI COSTITUZIONE.

Il presente Statuto è tutt’ora in vigore è ha subito modifiche in data 27/01/2001 con una rettifica apportata al paragrafo 3 dell’art. 3 e l’aggiunta sempre all’art. 3 del paragrafo 5

  LA VERSIONE RIPORTATA NEL SITO E’ QUELLA DEFINITIVA COMPRESE INTEGRAZIONI E AGGIUNTE

Il Presidente - Cagliari 03/06/2005

 STATUTO

 

Art.1

Costituzione

 1.      E'  costituita  con  sede  in  Cagliari , via Lanusei, 29 c/o Carlo Altea, l'associazione denominata   CITTADINI DEL MONDO  -  organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta    associazione.

2.     L'associazione:

-    persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

-    svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

-    non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento,  fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

-    impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

-    in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a finì di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3.     Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4.     L'associazione ha durata illimitata.

   

Art.2

Attività

 

1.     L'associazione svolge le seguenti attività: Assistenza sociale, beneficenza, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ludoteca, cooperazione internazionale, accoglienza di bambini minori stranieri bisognosi a causa di condizioni ambientali e sociali conseguenti a guerre, carestie e contaminazioni.

2.     L’associazione può costituire sezioni organizzative nel territorio sia dello Stato che all’estero  con le medesime finalità.

 

 

Art.3

Soci

 

1.      Sono Soci Fondatori quelli che sottoscrivono il presente statuto e che continuano a partecipare attivamente alla vita della stessa.

2.      Sono Soci  Ordinari quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato. Il loro numero non deve superare un terzo dei soci fondatori.

3.      Le prestazioni che i soci svolgono nell’ambito dell’associazione sono gratuite e senza alcuna retribuzione.

4.      Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

4/bis    Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

-     dimissioni volontarie;

-    non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

-    morte;

-      indegnità deliberata dal comitato.  In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

5. Le cariche associative sono elettive e completamente gratuite.

 

 

Art.4

Diritti e obblighi dei soci

 

1.      Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente  o  per  delega,  a  svolgere  il  lavoro  preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all'associazione.

2.      I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare  le  quote  sociali  e  i  contributi  nell'ammontare  fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

 

 

Art.5

Organi

 

1.     Sono organi dell'associazione:

-    l'assemblea;

-    il comitato;

-    il presidente;

-    il collegio dei revisori dei conti.

 

Art.6

Assemblea

 

1.     L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2.      Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3.      Le  riunioni  sono convocate  dal presidente,  con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della  data fissata,  con comunicazione scritta  (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).

4.    La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5.      In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi  ad altro socio.  In seconda convocazione è  regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6.      Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

7.      Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo                          quanto previsto dal successivo articolo 16.

8.      L'assemblea ha i seguenti compiti:

-    eleggere i membri del comitato;

-    eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;

-    approvare il programma di attività proposto dal comitato;

-    approvare il bilancio preventivo;

-    approvare il bilancio consuntivo;

-    approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;

-    stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

 

Art.7

Comitato

 

1.     Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 (tre) membri. Esso può cooptare altri 2 (due) membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2.     Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi.

3.      Le riunioni  sono convocate dal presidente,  con predisposizione dell'ordine del giorno indicante  gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata,  con comunicazione scritta  (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).

4.      La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5.      In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6.      Il comitato ha i seguenti compiti:

-        eleggere il presidente;

-        assumere il personale;

-        nominare il segretario;

-        fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

-        sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

-        determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute   nel   programma  generale   approvato   dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

-        accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

-        ratificare,  nella prima seduta utile,  i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

-        nominare  il  componente  del  collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

 

Art.8

Presidente

 

1.     Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2.      Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e  7, comma 4.

3.      Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4.      In caso di necessità e di urgenza,  assume i provvedimenti  di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5.      In caso di assenza, di impedimento o di cessazione,  le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

6.      Stipula delle convenzioni per lo svolgimento dell’attività con organizzazioni nazionali, straniere ed internazionali che verranno poi sottoposte a ratifica nella prima riunione utile.

 

Art.9

Segretario

 

1.      Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

-    provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

-    provvede al disbrigo della corrispondenza;

-    è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

-    predispone  lo  schema  del  progetto  di  bilancio  preventivo,  che sottopone al comitato entro il mese di ottobre,  e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.

-    provvede   alla   tenuta   dei   registri   e   della   contabilità dell'associazione  nonché  alla  conservazione  della  documentazione relativa;

-    provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

-    è a capo del personale.

 

Art.10

Collegio dei revisori dei conti

 

1.      Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2.      Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3.      Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

4.      Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

 

 

Art.11

Collegio arbitrale

 

1.      Qualsiasi  controversia  dovesse  sorgere  per  l'interpretazione  e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2.      La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3.      Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Cagliari il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

 

 

Art.12

Durata delle cariche

 

1.      Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2.      Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

Art.13

Risorse economiche

 

1.      L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-       quote associative e contributi dei soci;

-    contributi dei privati;

-    contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

-    contributi di organismi internazionali;

-    donazioni e lasciti testamentari;

-    introiti derivanti da convenzioni;

-    rendite  di  beni  mobili  o  immobili  pervenuti  all'associazione  a qualunque titolo.

2.      I fondi sono depositati presso le POSTE ITALIANE  S.p.A e altro Istituto di Credito stabilito dal comitato.

3.      Ogni  operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario per importi superiore a L.1.000.000 (unmilione); per importi sino a L.1000.000 (unmilione) con firme disgiunte del presidente e del segretario.

 

Art.14

Quota sociale

 

1.      La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2.      I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

 

 

Art.15

Bilancio o rendiconto

 

1.      Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato,  i bilanci preventivo e  consuntivo  (rendiconti)  da  sottoporre  all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2.      Dal bilancio  (rendiconto)  consuntivo devono risultare i beni,  i contributi e i lasciti ricevuti.

3.      Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

 

 

Art.16

Modifiche allo statuto

 

1.      Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

 

Art.17

Norma di rinvio

 

1.      Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.